IL PREAVVISO

Il lavoratore che intende risolvere il proprio rapporto di lavoro tramite le proprie dimissioni volontarie deve sapere che è tenuto a comunicarlo tempo prima al Datore di lavoro, si parla infatti di obbligo di preavviso.

Se tale periodo di preavviso previsto dai vari Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, non è rispettato, il Lavoratore sarà tenuto a corrispondere al Datore di lavoro, che la tratterrà dalle competenze finali, un’indennità di mancato preavviso.

La durata prevista del periodo di preavviso è normalmente espressa in giorni di calendario; durante tale periodo, salvo accordi diversi e sottoscritti dal Datore di lavoro, non è previsto il godimento di ferie e le assenze per malattia o infortunio costituiscono altrettanti giorni di preavviso mancato.

Vi sono alcuni casi in cui questo obbligo non sussiste; questi casi sono:

  • Recesso durante il periodo di prova;
  • Risoluzione del rapporto allo scadere del contratto a tempo determinato;
  • Risoluzione consensuale (cioè entrambe le parti concordano di interrompere il rapporto di lavoro);

Per il recesso anticipato di un Contratto a Termine è bene ricordare che, seppur la maggior parte dei Contratti Collettivi non preveda un preavviso, la Lavoratrice od il Lavoratore con il Datore sono contrattualmente obbligati fino alla scadenza del Contratto stesso e la Lavoratrice od il Lavoratore dimissionario possono incorrere in richieste di risarcimento del danno da parte del Datore.

Nei casi in cui opera, in base alla Legge, il divieto di licenziamento, il Genitore dimissionario ha diritto al pagamento dell’ indennità di mancato preavviso pagata dal Datore se non trova subito altra occupazione e, se in possesso dei requisiti soggettivi, il diritto alla Naspi; tali casi sono:

  • Dimissioni presentate dalla Lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del Bambino;
  • Dimissioni presentate dal Lavoratore Padre, fino al compimento di un anno del Bambino, che abbia usufruito del Congedo di Paternità;
  • Dimissioni presentate dai Genitori adottivi o affidatari fino all’anno dall’ingresso del Minore nel Nucleo familiare;
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