LE DIMISSIONI

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale previsione di Legge contenuta nel Decreto Legislativo 151 del 14 settembre 2015 intende contrastare il diffuso fenomeno delle cosiddette ‘dimissioni in bianco’ del Lavoratore e della Lavoratrice.

Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, in attuazione del D.Lgs 151/2015, definisce le modalità per le dimissioni e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la loro revoca, gli standard, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Continuano a valere le dimissioni cartacee e restano fuori dal campo di applicazione della norma:

  • il lavoro domestico;
  • i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
  • i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale avvenuta nelle Sedi protette (ex Art.2113, 4°Comma, c.c.);
  • i rapporti di lavoro marittimo;
  • la richiesta di dimissioni presentate dalla Lavoratrice o dal Lavoratore durante i primi tre anni di vita del  bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;

Le dimissioni relative a quest’ultimo punto devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per Territorio. A detta convalida e’ condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Anche le dimissioni presentate dalla Lavoratrice (e non dal Lavoratore) entro l’anno dalla data di pubblicazione delle nozze devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero ai fini della loro efficacia, pur rientrando tale fattispecie nell’obbligo di dimissioni telematiche.

La Circolare del Ministero del Lavoro n°12 del 4 marzo 2016 esclude dalla procedura delle dimissioni telematiche anche il recesso durante il periodo di prova

E’ possibile procedere personalmente oppure tramite gli Uffici Vertenze della NOSTRA STRUTTURA

Per procedere senza l’assistenza dei soggetti abilitati è necessario munirsi di SPID.

Una volta confermati i dati inseriti, il modello potrà essere salvato in formato Pdf e sarà inviato automaticamente al datore di lavoro dall’ indirizzo di sistema dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it – e all’ITL competente.

È possibile annullare la procedura. Il modello salvato sarà associato a un codice identificativo . Tale codice sarà richiesto qualora si decidesse di revocare le dimissioni già inoltrate, entro 7 giorni dalla comunicazione.

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