I lavoratori che hanno subito un infortunio, o contratto una malattia professionale a causa del lavoro, sono assistiti e tutelati dal Patronato Inca nei confronti degli Enti assicuratori (INAIL, ENPAIA).
Per fare questo l’Enasc si avvale di una rete legale e medico-legale di qualità, del rapporto con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e con le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nei luoghi di lavoro.
Concordando un appuntamento telefonico o accedendo agli sportelli negli orari di apertura sarà possibile la valutazione preliminare e assunzione tempestiva dell’infortunio che il patronato Inca seguirà nel suo iter amministrativo gratuitamente.
Sono considerate malattie professionali, che possono essere quindi indennizzate, quelle incluse in tabelle di legge, se contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni ivi previste, insorte entro un determinato periodo di tempo dall’eventuale cessazione della lavorazione a rischio.
Per il riconoscimento assicurativo di una delle malattie previste dalle tabelle vale il principio della cosiddetta “presunzione legale” del nesso di causalità tra il rischio lavorativo e la malattia sofferta. Non occorre cioè che il lavoratore fornisca la prova inconfutabile che la malattia derivi proprio ed esclusivamente dal lavoro.
Il decreto ministeriale 9 aprile 2008 ha aggiornato l’elenco delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, che prevedono 85 voci per l’industria e 24 per l’agricoltura, essendo stati esclusi alcuni agenti chimici per i quali vige ormai da tempo espresso divieto di utilizzo.
Le tabelle delle malattie professionali sono suddivise in tre colonne: Malattie – Lavorazioni – Periodo massimo di indennizzabilità). Inoltre, sono elencate le malattie da agenti chimici, quelle dell’apparato respiratorio, della pelle non descritte in altre voci e quelle da agenti fisici. Tra le diverse patologie hanno trovato collocazione numerose forme neoplastiche con l’indicazione dell’organo bersaglio.
Per la maggior parte degli agenti, oltre alle malattie espressamente elencate, è stata inserita l’ulteriore indicazione di “altre malattie causate dalla esposizione professionale a…”. Tra le novità sono da richiamare le malattie da sovraccarico biomeccanico e l’ernia discale lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero e da movimentazione manuale di carichi.
Si è giunti all’attuale elencazione grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 179 del 18 febbraio 1988), che ha introdotto in Italia la possibilità di indennizzare anche malattie non previste in tabella e/o contratte in lavorazioni anch’esse extrabellate e insorte anche oltre i periodi indicati dall’eventuale cessazione dell’esposizione al rischio (cosiddetto sistema misto). In questi casi, però, il lavoratore non può più fruire del vantaggio della “presunzione legale” dell’origine professionale della malattia, ma è tenuto a dare la prova che la patologia di cui è affetto è originata da causa o concausa lavorativa.
Per il riconoscimento di una malattia professionale o di un infortunio, l’Enasc insieme ai suoi legali e medici legali può assistere il lavoratore e la lavoratrice per l’espletamento delle pratiche fino alla conclusione dell’iter procedurale.